I giudici
del riesame: il contratto con Enia decaduto il 31 dicembre 2010
Un enorme vantaggio per
Iren, per la legge ingiustificato e in dolo.
La convenzione tra Ato2 e
Enia, subentrata ad Amps, è scaduta il 31 dicembre 2010.
Lo dicono i giudici del
riesame nell'ordinanza che ha respinto il sequestro del cantiere
dell'inceneritore.
Il riferimento è l'art.
23-bis comma 8° del decreto legislativo 25 giugno 2008, numero 112,
convertito dalla legge numero 133 del 6 agosto 2008.
In questo articolo di legge
emerge che la posizione di Enia non può che essere collocata alla
lettera e) del provvedimento, quella per l'appunto che fissa la
scadenza dei contratti a fine 2010.
Nessuna eccezione per la
multiutility.
Ad Enia infatti non era
stata affidata la gestione dei rifiuti “in house”, la
partecipazione dei privati nella società non è stato frutto di una
procedura ad evidenza pubblica ma di un acquisto da parte di Agac, e
pur essendo quotata in Borsa, Enia non aveva partecipazione pubblica
totalitaria.
I giudici del riesame
stabiliscono così il dolo di Ato2 Parma che non ha provveduto ad
indire una gara pubblica per l'affidamento del servizio.
La scadenza al 31 dicembre
2010 era automatica e non vi era alcuna necessità di deliberazione
da parte dell'ente affidante.
Enia è stata così
avvantaggiata in modo gravemente rilevante.
Due anni di servizio senza
alcun titolo e con introiti ingiustificati.
I giudici ravvisano anche
l'intenzionalità di tale comportamento visto il perdurare della
situazione senza che ci sia stato alcun intento di rimedio da parte
di Ato2.
Ma l'analisi puntuale dei
giudici si concentra anche su un altro passaggio fondamentale:
l'approvazione del Pai con le delibera provinciale del 2008, la
cosiddetta Via (Valutazione di Impatto Ambientale).
Il “prodotto” Pai nasce
fallato già nella sua deliberazione di nulla osta.
Viene infatti rilevato, come
misero in evidenza gli avvocati De Angelis e Allegri, che
l'inceneritore di Parma sia un impianto privato, pur di interesse
pubblico, costruito su area privata.
Non ha quindi fondamento
riferirsi alla legge regionale 31/2002, lettera d), che riguarda
invece le opere pubbliche, come invece fece Enia anche sui cartelli
di cantiere, per evitare gli oneri.
Ciò significa secondo i
giudici che quella delibera consumò il reato di abuso d'ufficio,
visto che esentò apparentemente Enia dalla corresponsione degli
oneri urbanistici, 420 mila euro circa, dovuti al comune di Parma.
Abuso d'ufficio commesso da
tutti gli attori protagonisti di quell'atto.
Ma se gli oneri andavano
pagati come mai Enia non ha mai fatto richiesta del permesso a
costruire?
E' legato a questa facile
strada indicata gentilmente ad Enia l'ipotesi di corruzione che
coinvolge Emanuele Moruzzi.
Il risparmio sugli oneri
sarebbe stato “investito” nelle compensazioni riconosciute dalla
multiutility ai comuni limitrofi, tra i quali Parma fu capofila anche
come importo.
Il permesso a costruire era
quindi necessario per legge, secondo quanto disposto dagli articoli
8, 9 e 12 della l.r.31 del 25 novembre 2002.
I giudici invece considerano
come conferito il permesso a costruire da parte del comune di Parma
che attraverso la partecipazione alla Conferenza dei servizi con il
loro rappresentante Emanuele Moruzzi, con la relativa approvazione da
parte dell'ente diedero assenso anche ai permessi di carattere
edilizio, che il 23 febbraio 2010 furono resi conformi dalla nota di
Tiziano Di Bernardo, direttore del servizio di pianificazione
territoriale.
Anche la scadenza dei
permessi viene correlata alla dichiarazione di conformità rilasciata
il 23 febbraio 2010. Significa che i lavori dovevano avviarsi entro 1
anno da quella data e concludersi entro 3.
L'inceneritore deve quindi
essere completato entro il 23 febbraio 2013, pena la decadenza del
titolo edilizio (si capisce la fretta di Iren).
Più di scava nell'iter
dell'inceneritore, più evidenti emergono irregolarità e illegalità.
Altroché progetto all'avanguardia!
Associazione
Gestione
Corretta
Rifiuti
e
Risorse
di
Parma
-
GCR
Parma,
8 dicembre 2012
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